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Vicenda abbonati: clausola inserita nell’art. 3 radicalmente nulla e contratto illegittimamente risolto

E’ uscita la sentenza in merito alla vicenda abbonati.

Il Tribunale di Napoli, sezione XII^, dott. Scotto di Carlo, nel motivare il ricorso d’urgenza depositato dal sig. Vincenzo De Gennaro, ha stabilito che “la vendita da parte di una società calcistica di un abbonamento per accedere allo stadio onde assistere alle partite di campionato, rientra senza dubbio nella disciplina della tutela del consumatore (così, in particolare, è stato ritenuto anche dal Garante della concorrenza e del mercato, proprio in relazione alla vendita di abbonamenti da parte della Società Sportiva Calcio Napoli, nella decisione dall’autorità predetta adottata in data 16/04/2012, n. 23506). Il Tribunale napoletano ha evidenziato come, ai sensi dell’art.33 del codice del consumo (D. Lgs. 206/05), si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed, in particolare, ai sensi del comma secondo lettera b) della stessa norma, si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore”.

 

Orbene, secondo il Tribunale, “la clausola contrattuale contenuta nell’art. 3 delle condizioni di abbonamento predisposte dalla società, poichè di fatto subordina la possibilità di acquistare l’abbonamento alle partite di serie A alla positiva dichiarazione circa la inesistenza di contenziosi tra il richiedente l’abbonamento e la S.S. Calcio Napoli, di fatto limita la facoltà del consumatore-abbonato di accedere liberamente alla tutela giurisdizionale dei propri diritti nei confronti della società o di coltivare le azioni già intraprese nei confronti della stessa: pertanto, tale clausola è radicalmente nulla per violazione della norma predetta.
Ed invero, occorre considerare che la previsione contrattuale in questione, sebbene fatta in forma dichiarativa e non pattizia, costituisce comunque condizione imprescindibile per l’ottenimento dell’abbonamento e, dunque, impone a chi voglia acquistare e mantenere in vigore l’abbonamento, di non intraprendere un giudizio contenzioso o di abbandonare quello che ha in corso, così limitando il diritto che il citato art. 33 del Codice del Consumo tutela a pena di nullità.
La nullità della clausola in questione rende dunque illegittimo il provvedimento di risoluzione dell’abbonamento, poichè tale provvedimento, adottato dalla società convenuta proprio sulla base della prospettata violazione di detta clausola, a motivo della esistenza di un contenzioso civile intrapreso dall’abbonato, configura l’esercizio di un potere di risoluzione non fondato sulla esistenza di un corrispondente diritto e quindi integra gli estremi di un inadempimento contrattuale della società convenuta rispetto all’obbligazione, dalla stessa assunta con la vendita dell’abbonamento, consistente nel riconoscere all’abbonato il diritto ad accedere allo stadio, nel settore stabilito, in occasione delle varie partite di campionato”.
Il Tribunale di Napoli, infine, riteneva opportuno “spendere ancora qualche parola per chiarire la ragione per cui l’ordinamento giuridico stabilisce che, pur di fronte ad una pretesa che ad un primo esame sommario appare essere fondata, non possa adottarsi una misura cautelare e d’urgenza idonea a tutelare e reintegrare immediatamente il diritto leso, cioè chiarire perchè, nella fattispecie in esame, il ricorso non può essere accolto, sebbene, allo stato degli atti, il ricorrente sembra essere dalla parte della ragione e non del tortoTale motivo, nel vigente ordinamento, risiede nella necessità di evitare l’abuso dello strumento cautelare”.
In sostanza, il Tribunale di Napoli, pur stabilendo la nullità della clausola, inserita nell’art. 3 del contratto per adesione, perché allegata in violazione dell’art. 33 del codice del Consumo e, pur avendo stabilito l’illegittimità del provvedimento di risoluzione dell’abbonamento, non potendo abusare dello strumento cautelare, in difetto del periculum in mora, non concedeva il rimedio d’urgenza e, quindi, la riattivazione immediata dell’abbonamento, rimettendo ogni decisione, sul punto, al giudice del merito innanzi al quale l’abbonato potrà avanzare anche una tutela risarcitoria.

Ritengo, commenta l’avv. Erich Grimaldi, che il provvedimento del Tribunale rappresenti una vittoria al 90%, in quanto, in conseguenza di tale decisione, si aprono una serie di scenari positivi per l’abbonato/consumatore che non dovrà rinunciare al proprio diritto ad ottenere il risarcimento dei danni per gli importi versati in surplus, rispetto all’acquisto dei singoli biglietti, nella stagione 2016/2017 e potrà continuare ad essere, contestualmente, un abbonato della propria squadra del cuore. Il Tribunale di Napoli, nel corpo della motivazione, ha anche considerato che, per il tifoso, l’accesso allo stadio, per assistere alla partita, ha un valore morale tale da non essere suscettibile di riparazione economica. Per tali motivi, chiederemo al Tribunale, con l’ausilio di un’associazione dei consumatori, l’inibitoria definitiva della clausola, in modo che non potrà essere inserita nel prossimo contratto per adesione e, nel contempo, depositeremo dei ricorsi per ottenere la riattivazione degli abbonamenti illegittimamente revocati ed il risarcimento dei danni subiti dagli abbonati che dovranno acquistare i singoli tagliandi per le prossime due partite. Mi aspetto, in ogni caso, un’apertura del Napoli per risolvere la diatriba nell’anno in cui si sta puntando a qualcosa d’importante” 

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