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Ufficiale: la FIGC deferisce Calaiò ed il Parma

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, la FIGC ha oggi ufficializzato i deferimenti

 

 

 

«Il Procuratore Federale si legge nel comunicato della FIGC -, esaminati gli atti dell’indagine disciplinare esperita in relazione alla gara Spezia-Parma dello scorso 18 maggio, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale il calciatore del Parma Emanuele Calaiò “per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara Spezia-Parma del 18 maggio, valevole per il Campionato Professionistico di Serie B 2017/2018, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, tentando di ottenere un minor impegno agonistico da parte dei calciatori dello Spezia Calcio, Filippo De Col e Claudio Terzi, per assicurare alla propria squadra il risultato favorevole dell’incontro, e, in particolare, inviando a tal fine a Filippo De Col, qualche giorno prima della gara, messaggi a mezzo dell’applicativo di messaggistica WhatsApp”»

Il Parma è stato deferito a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 4, comma 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato.

Nel caso in cui venisse accertata invece la responsabilità oggettiva del Parma, la sanzione potrebbe essere:

  1. penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
  2. retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore;
  3. esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
  4. non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
  5. non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

Per quanto riguarda i calciatori, “i soggetti riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00”.

 

Fonte: Calcio e finanza

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