Il Novara ed il Catania sono state ripescate e dunque la prossima stagione giocheranno in Serie B
A renderlo noto è la FIGC con un comunicato ufficiale della Corte Federale d’Appello:
1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI SANTOPADRE MASSIMILIANO, GORETTI ROBERTO, PERCASSI LUCA, SARTORI GIOVANNI, DELLE SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO SRL E ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 13057/571 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 7.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 4/TFN del 12.7.2018) La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
2. RICORSO DELLA SOCIETA’ ROBUR SIENA SPA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018)
3. RICORSO DELLA SOCIETA’ FC PRO VERCELLI 1892 SRL AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018)
4. RICORSO DELLA SOCIETA’ TERNANA UNICUSANO CALCIO SPA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018)
5. RICORSO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018) La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2, 3, 4 e 5, previa riqualificazione degli appelli delle società Robur Siena SpA e FC Pro Vercelli 1892 Srl quali interventi adesivi all’appello FIGC,
così provvede: – rigetta le impugnazioni e conferma la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare
Fonte: Gianluca Di Marzio