Il Prefetto di Napoli ha disposto il rinvio della semifinale di ritorno di Coppa Italia Napoli-Inter. Questo il comunicato integrale del prefetto di Napoli Marco Valentini.
“PREMESSO CHE:
l’Organizzazione mondiale della sanità, a causa del carattere particolarmente diffusivo del contagio e dell’incremento dei casi e dei decessi. Il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica in Italia, con il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza da COVID-19, sono state adottate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
l’art. 3 del DPCM 1° marzo 2020, attuativo del citato decreto legge, ha previsto l’adozione di misure di prevenzione e informazione sull’intero territorio nazionale: che con proprio provvedimento n. 62426 in data 27/02/2020, in conformità alla determinazione n. 8 assunta dal C.A.M.S. in data 20/02/2020, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia per la partita di calcio Napoli- Inter, valevole per la Coppa Italia, programmata allo stadio S. Paolo di Napoli per le ore 20.45 del giorno 5 marzo 2020;
CONSIDERATO CHE
nel corso della seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutasi in data odierna, è stato evidenziato il probabile afflusso di tifosi per i quali non sarebbe possibile individuare con esattezza la provenienza, indipendentemente dalla residenza, in quanto potrebbe trattarsi di persone provenienti, per motivi di lavoro o di studio, dalle aree di cui agli allegati 1, 2 e 3 del DPCM 1° marzo 2020, con conseguente concreto rischio per la pubblica e privata incolumità connesso al possibile ulteriore diffondersi del virus COVID-19 ;
per il citato incontro di calcio sono stati venduti circa 40 mila biglietti, circostanza che determinerebbe inevitabili assembramenti per controllare gli ingressi allo stadio;
non è possibile adottare misure sufficienti a prevenire la diffusione di contagio in caso di assembramenti massivi, come in occasione di importanti eventi sportivi che prevedano la presenza di diverse migliaia di persone;
pertanto il citato provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia. Già assunto per motivi di ordine pubblico. Non risulta sufficiente a prevenire la possibile diffusione del contagio;
RITENUTO che quanto precede può determinare un concreto e reale pregiudizio per la sicurezza collettiva e l’incolumità personale dei singoli e che, pertanto, risulta necessario assicurarne un’efficace protezione in relazione all’esposizione al rischio di contagio nel corso della manifestazione sportiva, alla quale è prevista, come detto, la partecipazione di almeno 40 mila persone;
RITENUTO altresì che l’esercizio del potere di ordinanza si rende necessario ed indifferibile per fronteggiare una situazione di urgenza, senza ricorrere al quale di determinerebbe il concreto rischio della diffusione del contagio da COVID-19 tra i presenti all’evento, allo stato non superabile con i rimedi ordinari previsti dalla normativa;
RAVVISATA pertanto la necessità e l’urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare un’efficace protezione della sicurezza collettiva e della incolumità personale dei singoli, astrattamente esposti in occasione della competizione sportiva in questione;
SENTITI al riguardo il Ministro dell’Interno, il Ministro della Salute e il Ministro dello Sport; SENTITI altresì la Regione Campania, il Sindaco di Napoli e la Società Sportiva Calcio Napoli; VISTO l’art. 2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.193, n. 773;
ORDINA
L’incontro di calcio Napoli — Inter, valevole per la Coppa Italia, programmato allo Stadio S. Paolo di Napoli alle 20.45 del giorno 5 marzo 2020, è differito a data successiva che verrà
individuata dagli organismi competenti;
Il Questore di Napoli è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento, nonché della
notifica dello stesso alla Lega Calcio Serie A, alle società “S.S.C.Napoli” e “Inter F.C.”.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Campania entro 60 giorni dalla notifica. O in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica”.