Il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha firmato un’ordinanza sindacale per il divieto di circolazione veicolare sull’intero territorio cittadino nei giorni di venerdì 25 giugno, dalle ore 11:00 alle ore 17:00 e sabato 26 e domenica 27 giugno 2021, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 dei seguenti veicoli:
a) autovetture e i veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1, comprese quelle classificate come “auto d’epoca” e/o “storica”;
b) veicoli commerciali ad alimentazione diesel N1, N2 e N3 di categoria inferiore o uguale ad Euro 3;
c) autovetture di categoria inferiore o uguale ad Euro 3;
d) motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad Euro 1.
Nell’ordinanza del Sindaco, concordata con l’assessorato all’Ambiente e sentiti, per le vie brevi, i servizi Polizia locale e Viabilità e traffico si recepiscono le indicazioni dell’Area Ambiente – Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES che riportano che “i bollettini quotidiani emessi dall’ARPA Campania della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell’Aria indicano l’avvenuto superamento del limite fissato di 50 μg/m3 per le PM10, in almeno tre centraline, nei giorni 21 e 22 giugno 2021” e che “si sono determinate le condizioni di cui al punto 4 della deliberazione di Giunta comunale n.193 del 18 giugno 2020, la cui concomitante presenza comporta l’adozione di specifici provvedimenti di divieto della circolazione veicolare al verificarsi del superamento del limite fissato di 50 μg/m3 per le PM10 in almeno tre centraline per due giorni consecutivi e previsioni meteoclimatiche favorevoli all’accumulo delle PM10 per i tre giorni successivi”.
Infine nell’ordinanza si precisa che “il bollettino Meteo-ambientale qualità dell’aria emesso il giorno 23 giugno 2021 dall’Unità Operativa Complessa Monitoraggio e CEMEC del Centro Meteorologico e Climatologico dell’ARPA Campania indica una persistenza delle condizioni favorevoli all’accumulo delle PM10” e che, “per mitigare gli effetti nocivi delle polveri sottili, sia utile vietare la circolazione su tutto il territorio cittadino, dal 25 al 27 giugno 2021, nelle fasce orarie di cui al presente dispositivo, di tutte le autovetture e i veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1, comprese quelle classificate come “auto d’epoca” e/o “storica”, e delle autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad Euro 3 e per i motoveicoli e ai ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad Euro 1, esentando i veicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ibridi ed elettrici”.
Infine nell’ordinanza si precisa che in deroga alle sopraindicate limitazioni potranno circolare:
a. gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli adibiti al trasporto disabili;
b. i soli veicoli di servizio: delle Forze dell’Ordine, del servizio autonomo /Polizia locale /del Comune di Napoli, della Protezione Civile, dei militari, dell’amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali, e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;
c. i veicoli intestati ad Enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all’esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
d. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d’urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;
e. gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l’espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l’indicazione della terapia, corredata da giorni ed orari di effettuazione;
f. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;
g. gli autoveicoli ed i bus delle aziende di trasporto pubblico, i taxi ed i bus turistici;
h. gli autoveicoli a noleggio di portata inferiore a 3,5 ton., motoveicoli e ciclomotori a noleggio e autoveicoli delle autoscuole per le esercitazioni e per gli esami di guida muniti di apposita scritta “scuola guida”;
i. i veicoli intestati a cittadini residenti in Regioni diverse dalla Campania con a bordo almeno un cittadino non residente in Campania;
j. gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
k. i veicoli di servizio dei Consoli di carriera e dei Consoli onorari con targa/contrassegno di riconoscimento;
l. i veicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ibridi ed elettrici.