Si addensano nubi più nere che bianche sul cielo della Juventus.
Il Procuratore Federale Giuseppe Chinè ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare l Juventus a titolo di responsabilità diretta e oggettiva dell’art.6, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) per la violazione dell’art.4 comma 1 del CGS da parte dei suoi dirigenti Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Giovanni Manna, Paolo Morganti, Stefano Braghin.
La violazione dell’art.4 comma 1 riguarda tre aspetti dell’indagine:
- la manovra stipendi stagione 2019-20 e per quella per la stagione 2020-21 per avere depositato presso la Lega Serie A gli accordi di riduzione di 4 mensilità del 2020 di 21 calciatori e dell’allenatore Sarri omettendo di depositare gli accordi economici di integrazione già conclusi con i medesimi calciatori e con l’allenatore per il recupero delle mensilità rinunciate nella consapevolezza che non vi sarebbe stata alcuna riduzione stipendiale effettiva, in quanto i medesimi importi sarebbero stati riconosciuti agli stessi calciatori (circostanza poi non verificatasi soltanto per Dybala e Cristiano Ronaldo) nelle stagioni sportive successive, così come già concordato fra le parti attraverso scritture private non riportate su moduli federali violando il principio contabile di competenza economica e, dunque, in tal modo violando il principio di par condicio con le altre società consorelle della Lega di A, in punto di equilibrio economico finanziario.
- il filone agenti: viene contestata: la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma che in violazione e/o elusione di quanto previsto dall’art. 6.2, paragrafo 7, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC e in concorso con alcuni agenti in relazione ad una serie di trasferimenti, rinnovi di contratto o sottoscrizione di contratto da professionista. Secondo la Procura il club: avrebbe remunerato agenti sportivi per operazioni di trasferimento di calciatori in assenza di una reale attività di intermediazione dell’agente; si sarebbe avvalso, in relazione al trasferimento di alcuni calciatori, di un agente sportivo senza alcun conferimento di mandato; o in altri casi avrebbe conferito un mandato “fittizio/non veritiero” ad altro agente; o ancora avrebbe remunerato un agente con un corrispettivo in assenza di una reale attività di intermediazione al fine di compensare e sanare le debenze nei confronti dell’agente per la trattativa di un altro calciatore all’epoca dei fatti minorenne o “giovane di serie” (per il quale quindi non poteva essere pattuito alcun corrispettivo).
- i rapporti di partnership con altri club: è contestata, oltre che a Paratici, anche a Cesare Gabasio, soggetto che svolgeva attività all’interno o nell’interesse della società Juventus, per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione al fatto di aver trattato, sottoscritto o comunque pattuito con le società Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari accordi confidenziali aventi ad oggetto operazioni di mercato relative all’acquisto e/o alla cessione e/o al riscatto di calciatori, senza provvedere al deposito della relativa modulistica federale presso la Lega di Serie A e/o provvedendo a depositare modulistica federale recante pattuizioni in tutto o in parte diverse da quelle effettivamente concluse, così tenendo una condotta di palese elusione della normativa federale che, per ragioni di trasparenza, impone di dare adeguata evidenza agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori. Al riguardo, le posizioni dei club e dei rispettivi dirigenti che hanno realizzato tali rapporti con la Juventus saranno valutate all’esito delle ulteriori indagini in corso, ad oggi coperte da segreto istruttorio, a seguito della trasmissione degli atti dell’indagine penale da parte della Procura della Repubblica di Torino alle Procure competenti lo scorso 24 febbraio 2023.