” “Pertanto, correttamente, il Giudice Sportivo si è arrestato di fronte al chiaro disposto dell’ultima nota della ASL di Torino, “la quale il 1° marzo, tempestivamente rispetto all’incontro previsto per il 2 marzo, integrando e chiarendo, seppur a richiesta, la portata del proprio precedente atto del 23 febbraio ha specificato che il provvedimento contumaciale perdurava fino a tutto il 2 marzo 2021”, ritenendo, quindi, che tale atto integrasse il c.d. factum principis, che ha impedito la prestazione da parte della Società F.C. Torino S.p.A. in relazione all’incontro di calcio Lazio-Torino; atto che, lo si ribadisce, non era e non è sindacabile da parte degli organi di giustizia sportiva. Quanto, infine, al secondo motivo di ricorso con il quale la Società reclamante stigmatizza la condotta tenuta nella fattispecie di cui è giudizio dalla Società F.C. Torino S.p.A. che non sarebbe stata improntata ai canoni della lealtà sportiva e della correttezza e che, per ciò solo, giustificherebbe l’applicazione della sanzione di cui all’art. 53 delle NOIF, ovvero la sconfitta per 0-3, questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che, in effetti, il provvedimento, a carattere interpretativo, adottato dall’ASL di Torino in data 1 marzo 2021 desta più di una perplessità; ed invero, un atto amministrativo, peraltro con finalità di prevenzione della salute collettiva a fronte della più grave emergenza sanitaria della storia moderna dell’umanità, non può produrre effetti dal giorno successivo alla sua adozione, alla stregua di un atto giudiziario
Ciò posto, non vi è dubbio che la Società F.C. Torino S.p.A. abbia tratto profitto dal provvedimento adottato dall’autorità sanitaria torinese, peraltro, su richiesta della stessa Società granata. Al proposito, non può che richiamarsi, ancora una volta, il principio secondo il quale “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo”. Tale principio non dovrebbe mai essere vanificato, neppure nella presente situazione di emergenza sanitaria, con comportamenti che, come nel caso della Società F.C. Torino S.p.A., sembrano finalizzati, invece, all’unico fine di ottenere, nelle ipotesi di calciatori risultati positivi al COVID-19, il rinvio della disputa delle gare che potrebbero essere, tranquillamente, disputate, atteso, peraltro, il consistente numero delle rose di calciatori a disposizione delle Società professionistiche. Comportamenti, questi ultimi, improntati ad una sorta di “furbizia” che non sono, in alcun modo, in linea con i principi di lealtà, probità e correttezza che devono, invece, sempre ispirare chi partecipa a competizioni che, sebbene abbiano natura professionistica, riguardano sempre un gioco, o meglio un “giuoco” per ricordare la parola ricompresa nella definizione della Federazione”.