Analizziamo i punti salienti delle motivazioni che hanno portato al Corte d’Appello federale a respingere il ricorso del Napoli.
In poche parole il Napoli è stato condannato senza prove. Solo ipotesi formulate prima dal Giudice Sportivo Mastrandrea poi dalla commissione della Corte di Appello Federale.
Il riconosciuto impedimento imposto al Napoli è stato sì riconosciuto dai due organi di giustizia (?) sportiva. Però sarebbe stato vanificato dalla preventiva disdetta fatta dagli azzurri sia del volo aereo del sabato sera, sia dei tamponi previsti il giorno della partita.
Anzi la richiesta di autorizzazione per raggiungere Torino fatta dal Napoli alle ASL per la Corte di Appello Federale sono difficili da comprendere.
Ricordiamo che le ASL sono autorità locali il cui intervento è previsto dal comunicato n°51 della Lega di Serie A.
Vediamo i due passaggi in oggetto.
“La ragione per la quale una Società di calcio professionistico (…) debba chiedere lumi sulla loro applicazione alle Autorità sanitarie è difficile da comprendere e a tale condotta non può che attribuirsi (PRIMA SUPPOSIZIONE ma le prove? n.d.r) altro significato che quello della volontà della Società ricorrente di preordinarsi una giustificazione per non disputare una gara che la Società ricorrente aveva già deciso di non giocare”.
“Ciò che emerge (SECONDA SUPPOSIZIONE ma le prove? n.d.r.) è, invece, la preordinata volontà della Società ricorrente di non disputare la gara, volontà desumibile da diversi indizi (quindi indizi e non prove n.d.r), quali la reiterazione delle richieste di chiarimenti in ordine alle conseguenze derivanti dall’isolamento fiduciario del gruppo squadra, la cancellazione, fin dalla serata del giorno antecedente quello dell’incontro, che, peraltro, era in programma per la sera, del volo charter ma, soprattutto, l’annullamento della prenotazione dei tamponi che avrebbero dovuto effettuarsi, secondo le previsioni del Protocollo, nella giornata di svolgimento della gara)”.