Il Giudice Sportivo ha emesso le decisioni relative alle 32 esima giornata di campionato. Queste le decisioni:
TORINO-JUVENTUS
Il Giudice Sportivo, letto il rituale rapporto dei collaboratori della Procura federale nel quale, tra l’altro, si riferisce che all’inizio della gara, dal settore dello stadio Olimpico occupato dai sostenitori della Società bianco-nera, era stata lanciata una “bomba-carta” nel settore denominato “Curva Primavera”, occupata dai sostenitori della squadra granata, con conseguenze lesive per nove persone, che erano ricorse in “codice verde” alle cure sanitarie presso il pronto soccorso di vari nosocomi cittadini; letta altresì la comunicazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, trasmessa a questo Ufficio dalla Procura federale alle ore 14.15 odierne, in cui si precisa che “sono in corso accurate indagini per accertare se il petardo esploso con evidenza nel settore granata sia stato lanciato dalla curva juventina ovvero confezionato e fatto esplodere dagli stessi tifosi torinisti”; P.Q.M. manda al Procuratore federale affinché voglia disporre, con massima cortese sollecitudine, l’acquisizione di ogni elemento probatorio (con particolare riferimento ad eventuali riprese televisive) utile per superare l’attuale radicale contraddittorietà tra le prospettate ipotesi investigative.
ATALANTA-EMPOLI
Il Giudice Sportivo, letta il rapporto dei collaboratori della Procura federale nel quale, tra l’altro, si riferisce che: a) al termine della gara, nel recinto di giuoco, il calciatore empolese Tonelli rivolgeva al calciatore nero-azzurro Denis l’espressione gravemente intimidatoria “Ti ammazzo a te ed alla tua famiglia”; b) qualche minuto dopo il rientro negli spogliatoi, il calciatore Denis, insieme ad un compagno di squadra, si portava all’ingresso dello spogliatoio empolese e, non appena il Tonelli si avvicinava, lo colpiva con un violento pugno al volto, con conseguenze lesive; valutata la particolare gravità di tale violenta condotta, del tutto avulsa dal contesto agonistico; visti gli artt. 1bis e 19, n. 4 lettera c) CGS, P.Q.M. delibera di sanzionare:
– il calciatore TONELLI Lorenzo (Soc. Empoli) con la squalifica per una giornata effettiva di gara;
– il calciatore DENIS German (Soc. Atalanta) con la squalifica per cinque giornate effettive di gara.