Ecco il comunicato del Giudice Sportivo sui provvedimenti presi dopo l’ultima giornata di Serie A. Multe per Napoli e Milan.
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 28 agosto 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
CASO MANDRAGORA –
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione in merito alla condotta del calciatore Rolando Mandragora (Soc. Udinese) consistente nell’aver pronunciato espressioni blasfeme al 48° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore bianco-nero, imprecando senza rivolgersi ad alcuno dei presenti, veniva, tuttavia, chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressioni blasfeme, individuabili dal labiale senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere comunque sanzionato ai sensi dell’art. 19, comma 3bis, lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva, delibera di sanzionare il calciatore Rolando Mandragora (Soc. Udinese) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.
SOCIETA’
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, lanciato un bengala nel recinto di giuoco al 5° del secondo tempo, nonché un bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria al 9° del secondo tempo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 31° del secondo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF
CALCIATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
SANTOS DA SILVA Marlon (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.