In vista della prossima giornata, sono sei i calciatori squalificati che salteranno il prossimo turno.
CALCIATORI ESPULSI (SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA)
MASINA Adam (Bologna): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
MBAYE Ibrahima (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI (SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA)
KESSIE Franck Yannick (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MATTIELLO Federico (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PALACIO Rodrigo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LEIVA Lucas (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
SARRI Maurizio (Napoli): per avere, al 45° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, urlando e uscendo dall’area tecnica.
DIRIGENTI
AMMENDA DI € 5.000,00
URSINO Giuseppe (Crotone): in quanto, nonostante fosse inibito, faceva ingresso e sostava nell’area spogliatoi, sia prima dell’inizio della gara che successivamente al termine della stessa.
Il giudice sportivo della Serie A ha inflitto ammende a Napoli e Fiorentina dopo la quinta giornata del girone di ritorno. Queste le sanzioni nel dettaglio:
– Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in direzione del settore occupato dai sostenitori della Società avversaria alcuni petardi e bengala senza arrecare danni anche per la presenza della rete di protezione; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
– Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.