Serie A

Giudice Sportivo: Bonucci salta la Juve, maxi-multe per Napoli e Inter

Questi i provvedimenti disciplinari dopo la 9°giornata di campionato di Serie A.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BONUCCI Leonardo (Milan): condotta gravemente antisportiva per avere, al 24° del primo
tempo, durante un’azione, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al
volto un calciatore della squadra avversaria, procurandogli danni fisici.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASSATA Francesco (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
GONZALEZ CASTRO Giancarlo (Bologna): doppia ammonizione per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario.
MANDZUKIC Mario (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.
ZUCULINI Bruno (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, durante la gara, lanciato
diversi petardi in direzione del settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria che
esplodevano in prossimità del settore stesso; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art.
13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine
a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 44° del
primo tempo, intonato un coro denigratorio di matrice territoriale, nonché per avere esposto uno
striscione di contenuto offensivo nei confronti della tifoseria avversaria.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere ingiustificatamente causato
il ritardato inizio della gara di circa sei minuti; recidiva.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. SPAL 2013 per avere ingiustificatamente causato il ritardato
inizio della gara di circa quattro minuti.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 18° del primo
tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione
all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Fonte: LegaSerieA

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