Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastandrea, assistito da Stefania Ginesio ed Eugenio Tenneriello, ha emesso il seguente comunicato.
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell’8 gennaio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
SOCIETÀ
Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 21° ed al 29° del primo tempo, intonato un coro di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, oltre ad un coro insultante nei confronti del medesimo calciatore al 21° al 29° ed al 42° del primo tempo, che portava il Direttore di gara, al 30° del primo tempo, ad interrompere il giuoco per far effettuare l’annuncio volto alla cessazione del suddetto coro discriminatorio. Dispone altresì, a cura della Procura federale, la trasmissione di maggiori elementi di dettaglio, sia per quanto riguarda l’effettivo posizionamento (settore o sotto settore) prevalentemente occupato nelle gare casalinghe in base alle risultanze degli organi preposti all’ordine ed alla sicurezza pubblica, dei sostenitori nel cui ambito si collocavano i responsabili di tale coro, sia circa la fattiva collaborazione della Soc. Lazio nell’individuazione dei soggetti coinvolti in tale manifestazione discriminatoria, ai fini dell’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti da parte di questo Giudice in ordine all’accaduto, e in ogni caso anche in relazione alla valutazione dell’eventuale recidiva.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SPAL per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti del Direttore di gara; per avere inoltre, al termine del primo tempo, lanciato una buccia di un frutto che colpiva l’Arbitro al capo senza causare alcuna conseguenza; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. JUVENTUS per non avere impedito l’ingresso sul terreno di giuoco di un proprio tifoso che, approfittando della presenza di un veicolo pubblicitario, entrava in campo e costringeva il Direttore di gara ad interrompere il giuoco per circa trenta secondi.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 16° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione del Direttore di gara, un accendino senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 41° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica vuota; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
CALCIATORI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BERARDI Domenico (Sassuolo): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato in maniera veemente un Assistente indirizzando espressioni gravemente irriguardose agli Ufficiali di gara.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
CISTANA Andrea (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Settima sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
TOMOVIC Nenad (Spal): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
BARELLA Nicolo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
BARILLA‘ Antonino (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
COLLEY Omar (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DEPAOLI Fabio (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LOCATELLI Manuel (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PAROLO Marco (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SKRINIAR Milan (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
TONALI Sandro (Brescia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).