El Pibe de Oro
La vicenda che vede Diego Armando Maradona contrapposto all’Agenzia delle Entrate e quindi ad Equitalia, è paradossale. Bisogna partire a monte, quando nel 1991, furono notificati a Maradona, alla SSC Napoli ed ai due calciatori brasiliani Careca ed Alemao, avvisi di accertamento Irpef relativi a diverse annualità tra il 1986 e il 1990. Il Fisco contestava la prassi per cui la società corrispondeva, oltre all’ingaggio, compensi per lo sfruttamento dei diritti d’immagine attraverso società con sede all’estero, che poi li “triangolavano”, secondo l’Agenzia delle Entrate, agli atleti. Maradona, ed è questo il momento principale della vicenda, all’epoca della notifica non era più in Italia e quindi non impugnò, a differenza degli altri destinatari, gli accertamenti. Il problema di natura tributario da verificare è, quindi, se nel 1991, sia stato realmente mai notificato a Maradona l’avviso di accertamento, il cui debito, oggi, con il Fisco italiano – circa 40 milioni di euro – non è affatto estinto, e successivamente se, le cartelle esattoriali inerenti gli avvisi di accertamento siano state notificate al Maradona e se siano mai state impugnate nei termini. Il ricorso dei legali del Pibe de Oro per “aderire” alla causa in atto tra l’amministrazione finanziaria, i calciatori Alemao e Careca e la Società Sportiva Calcio Napoli, è stato respinto dalla Commissione Tributaria Centrale con una sentenza (n. 598) depositata il 1° febbraio 2013, nella quale però viene confermato l’annullamento degli accertamenti per i due calciatori e per il club allora guidato dall’Ing. Corrado Ferlaino.
La vicenda giudiziaria
Mentre in primo grado il giudice tributario (decisione n. 3230/93) aveva confermato le accuse del Fisco qualificando queste operazioni alla stregua di una truffa imperniata su un'”interposizione fittizia” delle società estere, in Appello – siamo nel 1994 – la Commissione Tributaria Regionale ha annullato gli atti di accertamento diretti alla società, a Careca ed Alemao. Per la CTR di Napoli, infatti, l’ufficio imposte non ha fornito la prova che la triangolazione all’estero dei diritti d’immagine avesse natura e finalità elusive. In tre pagine della sentenza del ’94 (la n. 126), peraltro, si parla esplicitamente anche della posizione di Maradona e si precisa che «i giudici penali per tutti e tre i calciatori hanno escluso che i corrispettivi versati agli sponsor fossero in realtà ulteriori retribuzioni». Gli avvocati di Diego ritengono, perciò, che per effetto del principio di solidarietà l’obbligo del campione argentino sia «necessariamente collegato a quello del SS Calcio Napoli: per cui la definizione della controversia fiscale nei confronti della società avrebbe comportato automaticamente anche la definizione della propria causa». Dovrebbero quindi estendersi a Maradona gli effetti dell’annullamento. Tesi da sempre respinta dall’Agenzia delle Entrate e ora anche dalla Commissione Tributaria Centrale. Per la Commissione «Maradona – si legge– è rimasto estraneo al giudizio perchè non ha impugnato l’avviso di accertamento notificatogli, sì che l’obbligazione tributaria nei suoi confronti si è consolidata». Ma, se l’avviso non gli fosse stato mai notificato? E se non gli fosse stata notificata la Cartella? E se tale Cartella, una volta notificata, fosse stata impugnata nei termini? Il problema, per l’Agenzia delle Entrate è proprio questo, non avendo Maradona fatto ricorso contro gli avvisi notificati nel ’91 è risultato «acquiescente» e non può beneficiare della decisione favorevole al Napoli del 1994. Decisione convalidata ora dalla Commissione Centrale anche perché, la SSC Napoli ha ottenuto il condono in base alla legge 289 del 2002 (e Diego non ha fatto neppure questa richiesta). Quindi, concludono i giudici: «la definizione della controversia del sostituto (il Napoli), anche quando abbia ad oggetto la stessa materia imponibile, non comporta la definizione automatica degli obblighi del sostituito (Maradona), la cui obbligazione tributaria deve essere soddisfatta in base alla propria aliquota marginale, a differenza del sostituto d’imposta che deve effettuare la ritenuta nella misura fissa stabilita dal legislatore».
In poche parole, Maradona non avendo agito nei termini, sia per fare ricorso sull’Avviso, sia opponendosi alle Cartella, oggi è debitore al Fisco di somme che non sarebbe stato tenuto a versare perché ritenute non dovute per i soggetti che all’epoca furono chiamati a rispondere delle stesse “accuse”.