L’articolo in cui è contenuta la norma è il 41, l’ultimo prima del ‘Capo IV’ in cui sono indicate le coperture finanziarie e l’entrata in vigore del provvedimento: del testo non c’era traccia nelle bozze circolate nei giorni scorsi
“A partire dalla stagione sportiva 2019-2020 – si legge nel testo – possono accedere alla ripartizione della quota dei diritti audiovisivi da assegnare ai partecipanti ai campionati di calcio di serie A e B solo le società, quotate e non quotate, che abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa”, vale a dire la Consob. Incarichi che, si legge ancora nel testo “hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti”.
L’articolo 41 contiene altri due commi: il 2 stabilisce che dall’attuazione delle disposizioni previste “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” mentre il terzo comma introduce una serie di “disposizioni urgenti” in materia di giustizia amministrativa in ambito sportivo.
Fonte: ANSA