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Calcio & Fisco

Calcio & Fisco

Cercheremo, in questo articolo, di fare chiarezza su alcune voci, che, negli articoli di carattere sportivo, oggi, sono divenute comuni, ma che, per molti, rappresentano ancora dei termini sconosciuti. Lo faremo collegandoci alle delucidazioni fatte dalla Agenzia delle Entrate, nel dicembre scorso, al tavolo tecnico tenutosi con la Federazione Italiana Giuoco Calcio. In quella sede, infatti, la Agenzia delle Entrate, ha sciolto alcuni dubbi inerenti il trattamentocorretto, in materia fiscale, da riservare ad ammortamenti, contratti, trasferte, ritiri e sponsorizzazioni, da parte delle società calcistiche professionistiche.
Ammortamenti:  

Gli ammortamenti sono una voce dei costi che pesa sui bilanci delle società al pari degli stipendi, in pratica, rappresenta il costo del cartellino di un calciatore che la società può “spalmare”, cioè riportare contabilmente, in un numero di stagioni pari a quelle contrattuali. Se si acquista un calciatore per 15 milioni di euro e lo si lega contrattualmente per cinque stagioni, si suddividerà la spesa sostenuta per cinque bilanci (3 milioni). Per norma e prassi, la ripartizione è omogenea, tuttavia,  i club italiani stanno raggiungendo un accordo con il Fisco per vedersi riconosciuta la possibilità di scontare in bilancio il costo dei cartellini in quote “non costanti”. In base a questa ultima risoluzione, l’Agenzia delle Entrate, ha consentito che gli ammortamenti dei costi di acquisizione dei diritti pluriennali dei calciatori possano scontarsi a quote decrescenti alle seguenti condizioni:

a) che il sistema delle quote decrescenti sia utilizzato per l’intero parco calciatori;

b) che il sistema delle quote decrescenti, una volta adottato, non sia modificato, salvo il verificarsi di situazioni eccezionali.

Premio di Addestramento e Formazione:

L’indennità di formazione è un premio che va corrisposto alle società che hanno provveduto alla formazione di un calciatore dal 12°al 21° anno di età. Va corrisposta fino alla stagione in cui il calciatore compirà il  23°compleanno  e, se viene appurato che quest’ultimo ha concluso il proprio processo di formazione prima dei 21 anni, l’indennità verrà calcolata dai 12 anni fino alla stagione in cui viene stabilita la completa maturazione del giovane.

L’indennità di formazione è dovuta:

1)Quando il calciatore viene tesserato per la prima volta come professionista

2)Quando un professionista è trasferito fra società appartenenti a due federazioni diverse(sia nel corso sia al termine del suo contratto) prima della stagione del compimento del 23°anno di età

L’indennità non è dovuta:

1)Se la società precedente risolve il contratto senza giusta causa

2)Se il calciatore si trasferisce a una società di 4°categoria

3)Se il calciatore riacquista lo status di dilettante

Il premio va corrisposto entro 30 giorni dal trasferimento dell’atleta alle società che hanno provveduto alla sua formazione e ,nel caso di trasferimenti successivi, l’indennità è dovuta solo ed esclusivamente alla squadra precedente del calciatore. Lo strumento per l’assegnazione del premio è il passaporto del calciatore, che indica tutte le società per cui quest’ultimo è stato tesserato dal 12°anno in poi. Se non è possibile stabilire un contatto con una delle squadre che hanno cresciuto il giovane, il premio andrà devoluto alla federazione in cui ha ricevuto la sua formazione. Tale indennità sarà vincolata a programmi di sviluppo del calcio giovanile. L’Agenzia delle Entrate, nel dicembre passato, ha chiarito che è ammessa esenzione IVA, oltre che per il premio di addestramento e formazione tecnica, anche per il premio di preparazione e per il premio alla carriera.

L’Agenzia ha poi provveduto a fare chiarezza anche in merito al vitto e alloggio forniti gratuitamente dalla società, sottolineando come, non sono imponibili per il calciatore professionista, che ha un contratto di lavoro dipendente, il vitto e l’alloggio forniti gratuitamente dalla società in caso di ritiri pre-campionato e pre-partita, sia in casa sia in trasferta. Al contrario, le spese sostenute dalla società, per esempio in caso di prima sistemazione dell’atleta a inizio stagione, sono a tutti gli effetti dei fringe benefit per il calciatore e quindi soggetti a imposizione fiscale. Non costituisce invece fringe benefit il vitto fornito in occasione di allenamenti che si svolgono fuori dal Comune identificato come normale sede di lavoro e, allo stesso modo, sono esclusi dall’imposizione i rimborsi spese percepiti dall’atleta minorenne per le spese sostenute in caso di provini.

Con il documento di prassi, poi, le Entrate, hanno chiarito anche quali spese sono interamente deducibili dal reddito delle società calcistiche e quali invece lo sono parzialmente. Ad esempio, si può dedurre dal reddito, l’intero costo del noleggio di un volo charter utilizzato per le trasferte, nel caso in cui sia effettuato con la formula “vuoto per pieno”, cioè quando viene pagato un corrispettivo fisso a prescindere dai posti occupati. Invece, sono parzialmente deducibili, i costi di vitto e alloggio sostenuti per i ritiri degli atleti. Costituiscono, poi, redditi di lavoro dipendente, i valori corrispondenti ai beni assegnati ai calciatori professionisti dagli sponsor, tranne nei casi in cui gli atleti abbiano un obbligo contrattuale di utilizzarli, li debbano poi restituire e siano previste penali in caso di inadempimento. Sono invece sempre considerati redditi di lavoro dipendente i premi e le liberalità che gli sponsor corrispondono ai calciatori in relazione al conseguimento di risultati sportivi. Lo sponsor dovrà operare le ritenute alla fonte e comunicare con la società sportiva per consentirle di effettuare correttamente i conguagli.

Quando poi vi è la cessione di contratto relativo alle prestazioni di un calciatore, tra una società italiana e una non residente, questa fattispecie, viene considerata prestazione di servizi e l’operazione è da considerarsi effettuata al momento della sottoscrizione del contratto di cessione. Inoltre, il documento di prassi chiarisce che la cessione del calciatore effettuata da una società italiana nei confronti di una società non residente è fuori dal campo Iva, mentre la cessione effettuata da una società non residente nei confronti di una società italiana è territorialmente rilevante ed è previsto l’obbligo di autofattura.

 

 

 

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