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Avvocato Pisani: “La Juve va penalizzata e servono squalifiche per i dirigenti”

allianz stadium juventus

L’avvocato Angelo Pisani ha indetto un’iniziativa contro la Juventus. Il nocciolo della questione sarebbe l’attribuzione, da parte del club bianconero, di 36 scudetti anziché di 34. Questo il testo completo del dossier inviato a UEFA e FIFA.«Il sottoscritto Avv. Angelo Pisani, nato a Napoli il 21.07.1971, elett.te dom.to alla Piazza Vanvitelli n. 15, presso lo studio legale del proprio difensore Avv. Sergio Pisani del Foro di Napoli, personalmente e in qualità di  Presidente dell’Associazione  Noi Consumatori ( C.F.  95112340633 ) con sede in Napoli alla  Piazza Vanvitelli, 15, come da documentazione e giusta procura in atti,     

                                       

P R E M E S S O  C H E
La Juventus F.C. S.p.A. 

a seguito delle indagini svolte dalla Procura Federale nel mese di giugno dell’anno 2006 ed esperiti tutti i gradi della Giustizia sportiva, veniva riconosciuta colpevole di «illecito associativo».

Che in conseguenza di ciò, le veniva revocata de jure l’assegnazione del titolo di campione d’Italia 2004-2005 e non le veniva assegnato quello 2005 -2006 in quanto retrocessa d’ufficio all’ultimo posto della classifica del campionato di serie A.                    

Che la Juventus F.C. S.p.a. veniva, inoltre, condannata alla retrocessione in Serie B, con un’ulteriore penalizzazione di 9 punti nella classifica del campionato italiano di Serie B 2006-2007.

Ciò nonostante, incurante della condanna subita e in violazione dei fondamentali principi di trasparenza, buona fede e correttezza, sul sito internet e sulle pagine istituzionali della società in oggetto, nonché all’ingresso dell’ Allianz Stadium di Torino.

In totale elusione e dispregio di tali provvedimenti e quindi della Giustizia, tra i trofei vinti dalla squadra Juventina, così come gli anni scorsi in cui si è perpetrata una illegittima condotta di non curanza dei provvedimenti di giustizia sportiva e di palese pubblicità ingannevole, anche quest’anno, viene pubblicato lo scudetto raffigurante n. 36 titoli (con il numero 36), comprendendo, tra gli stessi, anche quello appena conquistato dalla Juventus.

E’ palese che trattasi di un comportamento in totale elusione degli inconfutabili provvedimenti a suo carico, con i quali, come noto agli organismi sportivi e alle competenti Autorità in indirizzo, non ancora intervenuti, sono stati revocati ben due scudetti a tale società. Pertanto allo stato i titoli vinti sono in realtà unicamente n. 34 (…).

Infatti diversamente dal numero 34 scudetti, ogni comunicazione, immagine e propaganda come quella sul sito internet e all’ingresso dello stadio di n. 36 scudetti, rappresenta anche una fattispecie di pubblicità ingannevole e violazione delle norme di diritto, oltre che essere pessimo esempio di elusione ed arroganza in violazione dei valori sportivi e dei principi di lealtà, etica, correttezza. Tutto questo, sotto gli occhi di tutti ed in danno di ciò che il mondo sportivo dovrebbe rappresentare soprattutto agli occhi dei più giovani, nonché per gli atleti e tifosi, increduli a tutt’oggi del mancato intervento delle Istituzioni ed Organismi preposti innanzi a tali fatti e condotte tutt’ora in corso.  

Che tale società per azioni, la Juventus F.C., (…)  nonostante il precedente di “Calciopoli”, risulta esser quotata in borsa, ragion per cui il divulgare notizie errate, false e fuorvianti, può avere senza dubbio effetti dannosi anche per i consumatori confusi ed indotti in errore dalla divulgazione di notizie fuorvianti sull’effettivo numero di titoli regolarmente  vinti dalla Juventus e sulla storia, curriculum, precedenti sportivi di tale società.

(…) Con questa errata e fuorviante comunicazione e strumentale pubblicazione di un maggior numero di titoli sportivi fornita all’opinione pubblica, può altresì, così turbare il mercato economico interno dei valori o delle merci, trattandosi di divulgazione di notizie false, illegittime, esagerate o tendenziose, atte a cagionare un possibile  aumento o una diminuzione del prezzo dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato.

Per i su esposti motivi, lo scrivente, attende, entro dieci giorni la valutazione e punizione delle predette condotte palesemente antisportive e delle violazioni se esistenti, verificatesi previa relativa motivazione e conseguentemente la penalizzazione della squadra Juventus, così come previsto dallo Statuto federale e dal regolamento, per tutte le irregolarità e violazioni, anche dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza, nonché dei valori e codice etico, che si dovessero ravvisare all’esito delle indagini del caso (…).

C O N S I D E R A T O  C H E

– A seguito dell’espletamento di tutti i gradi di Giustizia Sportiva, unica Autorità competente a decidere riguardo l’assegnazione del titolo in questione, e dell’accertamento della colpevolezza della Juventus F.C. S.p.a. e della sua condanna, non si comprende il motivo per il quale, ciò nonostante, tale società sportiva Juventus F.C. Spa si sia rivolta alla Giustizia amministrativa violando palesemente il regolamento ed espressa clausola limitativa per scopi e fini non previsti dall’ordinamento;

– la Juventus F.C. pone a fondamento della proposizione del ricorso al Giudice Amministrativo un eventuale danno alla propria immagine e, per tale motivo, chiede anche un lauto e milionario risarcimento dei danni, spaventoso solo a leggerlo;

– tale richiesta, è assolutamente priva di fondamento, cosi come rilevato anche dalla sentenza n. 9563 del 18.07.2016 emessa dal TAR Lazio – Roma;

– infatti, la colpevolezza della Juventus F.C. S.p.a. è stata provata e confermata in tutti i gradi della Giustizia sportiva e, in nessun caso, chi viene dichiarato colpevole di un illecito può avanzare una tale pretesa risarcitoria per danni all’immagine (?) e trascinare temerariamente in giudizio un’altra parte che ha solo applicato e tutelato il rispetto delle regole, valori e principi sportivi e di legge;

– non ricorrevano tampoco i presupposti previsti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 48/2011, con la quale si stabilisce che : “il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive abbia incidenza su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale la domanda volta ad ottenere non già la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento dei danni, deve essere proposta in sede amministrativa” , in quanto, si ribadisce, trattasi di società condannata e, quindi, nel caso di specie, assolutamente a nessun titolo lesa nella immagine;

– al più, tale azione poteva essere promossa dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, a tutela dei principi di buona fede, trasparenza e correttezza anche nell’interesse di milioni di tifosi, spettatori e tesserarti, poiché è l’unico organismo che ha legittimazione attiva ed ha inequivocabilmente subìto una lesione alla propria immagine ed organizzazione;

– a parere degli scriventi, quello proposto e ripetuto dalla Juventus F.C. S.p.a. si palesa come un malcelato tentativo di elusione del giudicato della Giustizia sportiva e azione temeraria in danno dei principi e valori fondamentali dello sport e del diritto;

– ed invero, la vicenda, come rilevato anche dal TAR capitolino, era già stata portata al vaglio del T.A.R. Lazio, dinanzi al quale era stata formulata anche una domanda risarcitoria;

– il relativo ricorso era stato poi oggetto di rinuncia, come da sentenza n. 7910/2006, in seguito alla devoluzione della controversia alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport che si è pronunciato sul punto con decisione rimasta inoppugnata;

– a fronte dell’intervenuto definitivo di accertamento della legittimità del provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC del 26 luglio 2006, non è possibile, quindi, una nuova e diversa valutazione, incidenter tantum, a fini della domanda risarcitoria;

– il T.A.R. capitolino, in sostanza, pur non menzionandolo, si richiama al concetto di giudicato, che si sarebbe formato sulla legittimità dell’atto di assegnazione, attestandola in modo non più contestabile, neanche in modo incidentale;

– dunque, si evidenzia con ancora maggior chiarezza il comportamento della Juventus F.C. S.p.a., volto ad aggirare il giudicato già formatosi e chiedere una nuova valutazione dei fatti, al fine, invano, di ottenere una pronuncia favorevole su una pretesa già oggetto di giudicato, azionando temerariamente una milionaria richiesta risarcitoria addirittura in danno della stessa FIGC;

– pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto e documentalmente provato (Cfr. rassegna stampa in atti che ha dato risalto alla condotta della Juventus ed alle violazioni perpetrate anche in danno alla Giustizia sportiva), risulta chiara ed evidente la perpetrata violazione da parte della Juventus F.C., prima davanti al TAR e poi finanche al Consiglio di Stato, meritando almeno duplice sanzione come previsto dallo Statuto, della clausola compromissoria prevista dall’art. 15 del Codice di giustizia sportiva della FIGC, il quale sancisce che:

I soggetti tenuti all’osservanza del vincolo di giustizia di cui all’articolo 30, comma 2 dello Statuto federale, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo, incorrono nell’applicazione di sanzioni non inferiori a: 

a) Penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società;

b) Inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche.

Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve essere irrogata una ammenda per le società di Serie:

– A da € 20.000,00 ad € 50.000,00;

– B da € 15.000,00 ad € 50.000,00;

– C da €10.000,00 ad € 50.000,00;

– Per le altre società da € 500,00 ad € 50.000,00.

– come disposto dall’art. 30 dello Statuto federale, rubricato “Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria”, sono soggetti all’osservanza dello stesso e di ogni altra norma, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale;

– inoltre, ogni comportamento (nel caso in oggetto temerariamente proposto e ripetuto) volto ad eludere il vincolo di giustizia comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali;

– inoltre anche l’Appello innanzi al Consiglio di Stato promosso dalla Juve non sospende in ogni caso la efficacia della sentenza resa in primo grado dal TAR LAZIO;

– ad oggi, pur essendo trascorsi due anni dalla pronunzia del TAR- Lazio, per la prima violazione e tentativo di elusione e capovolgimento del verdetto sportivo, al contrario di quanto previsto dallo Statuto la Juventus non è stata ancora sanzionata;

– in virtù di tutto quanto sopra esposto, appare evidente ed inconfutabile, oltre che altrettanto ingiustificabile ed intollerabile, come la Juventus F.C. S.p.a. abbia palesemente e ripetutamente violato anche tale clausola compromissoria e, pertanto, come per legge e rispetto dei valori e principi di trasparenza, correttezza e buona fede, andrebbe disposta dall’Autorità competente l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia sportiva, tra cui, per ogni violazione, almeno la penalizzazione  a partire da tre punti in classifica da sottrarre .

Tanto premesso e considerato, salvo conoscere i motivi per cui a tutt’oggi nonostante i fatti notori indicati al capo 1) ed al capo 2) della presente nessun intervento, accertamento ed espressione in merito ai fatti esposti vi è stato da parte degli organismi ed Istituzioni  preposti e competenti, l’istante Avv. Angelo Pisani e l’associazione NoiConsumatori (…)»

I N V I T A N O

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del presidente p.t. e la Procura Federale, in persona del Procuratore capo p.t.

in qualità di organo deputato a esaminare tali violazioni normative,  e per conoscenza e quanto di competenza anche gerarchica il CONI,  in persona del legale Rappresentante p.t.

il Ministero dello Sport in persona del Ministro p.t. l’ ANTITRUST, in persona del legale Rappresentante p.t. la CONSOB  in persona del legale Rappresentante p.t., la U. E. F. A. in persona del legale Rappresentante p.t.

la FIFA in persona del legale Rappresentante p.t. la Procura della Repubblica di Roma e/o di Torino alla luce di quanto risultante documentalmente provato e, oramai fatto notorio messo in risalto da diversi mass medie ed organi di stampa,

a valutare ed adottare come per legge, a seguito della Sentenza del Tar Lazio – Roma Sez. I ter n. 9563 del 18.07.2016, l’applicazione di tutte le sanzioni previste dall’Art. 15 del Codice di Giustizia sportiva della F.I.G.C. a carico della Società Juventus Football Club S.p.a 

  1. sia per la comunicazione e pubblicità ingannevole in merito agli scudetti e titoli sportivi del campionato di calcio italiano ad oggi regolarmente numero 34 e non 36.

  2.  sia per la violazione della clausola compromissoria prevista dall’art. 30 dello Statuto Federale anche nel rispetto del principio costituzionale dell’uguaglianza di tutti dinanzi alla legge . 

  3. Considerata l’importanza  ed improcrastinabilità di un intervento e valutazione dei fatti esposti ad opera dell’Autorità per quanto di ragione competente, si rimane in attesa di riscontro e/o audizione, in mancanza, trascorso vanamente il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della presente, in caso di inerzia e mancato accertamento in merito si procederà come per legge nel rispetto della normativa vigente innanzi alla Magistratura ed Organi competenti, al fine di tutelare i diritti e principi sportivi e normativi».

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